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Bilancio sociale: per chi è previsto l’obbligo

11 Apr. 2023

Il bilancio sociale è un documento fondamentale per gli enti del Terzo Settore. 

Esso rappresenta un importante strumento di comunicazione, per il significato e il valore che assume per l’ente incaricato di redigerlo, per tutti gli stakeholder, nonché per la comunità e il territorio di riferimento. Ma per quali enti è previsto l’obbligo per questo particolare tipo di rendicontazione?

 

Bilancio sociale: per chi è previsto l’obbligo?

 

Innanzitutto, facciamo un breve salto indietro nel tempo. 

Era il 2017 quando il sottosegretario Luigi Bobba volle “riordinare” la normativa in materia di Terzo Settore, uniformando l’inquadramento giuridico, amministrativo e fiscale degli Enti no-profit.

L’intento del governo era quello di disegnare un quadro normativo moderno e unitario per il Terzo Settore, garantendo sistemi di amministrazione e di controllo interno standardizzati. 

Proprio la riforma del Terzo Settore del 2017 ha introdotto l’obbligo, per molti enti del Terzo settore, di redazione del bilancio sociale.

 

Tra gli elementi essenziali della fattispecie generale degli enti del Terzo Settore vi è l’iscrizione al RUNTS – Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS). L’iscrizione al RUNTS consente di ottenere la qualifica di ente del Terzo settore. Inoltre, permette di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e in alcuni casi a contributi pubblici.

 

Oggi tale obbligo è previsto per gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017). 

In aggiunta a questi enti, sono tenuti alla redazione del bilancio sociale:

  • i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);
  • le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali; 
  • i gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma  2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata). 

 

Anche gli ETS non tenuti all’obbligo per legge possono procedere con la redazione e la pubblicazione del bilanci sociale.

Nel caso in cui questi documenti risultino in conformità con quanto previsto dalle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, essi potranno presentare la dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017». 

 

Il RUNTS: qualche dato. Al 25 gennaio 2023 risultano iscritti al RUNTS 90.451 enti, di cui 27.623 organizzazioni di volontariato (2 di queste sono anche reti associative), 35.235 associazioni di promozione sociale (di cui 26 anche reti associative), 24.534 imprese sociali confluite dai registri delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa), 2.930 altri enti del Terzo settore e 40 società di mutuo soccorso.

 

Non bisogna dimenticare l’ultima tappa del bilancio sociale!

Dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo, esso deve essere approvato dall’organo competente in base allo statuto dell’ETS

Lo stesso organo deve inoltre provvedere: 

  1. al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’anno precedente (oppure, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle imprese)
  2. alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono. 

Bilancio sociale: una grande opportunità! 

 

Quello di pubblicare e pubblicizzare il bilancio sociale non è un dovere marginale.

Anzi, potremmo dire che proprio nella comunicazione e diffusione delle informazioni si cela uno dei valori più profondi di questo documento, il quale deve rivelarsi capace di generare nuovi orizzonti per l’ETS. E come riuscirci se non attraverso un efficace processo di interazione? 

È bene tenere a mente che, proprio per questa ragione, il bilancio sociale non costituisce solo un obbligo, ma rappresenta anche un’opportunità. Scopriamo insieme il perché!  

Sia nel processo che porta alla sua realizzazione, sia nella forma che assume il prodotto finale, la grande posta in gioco per gli ETS è la trasparenza

Infatti, rendersi trasparenti agli occhi degli stakeholder e dei cittadini, informandoli in una maniera corretta rispetto alle proprie attività e ai risultati conseguiti in ambito ambientale, sociale ed economico, significa “ingaggiare” il pubblico e costruire con esso un rapporto di fiducia – chiaramente, da mantenere e coltivare nel tempo. 

Anche alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dagli enti del Terzo Settore, questo rapporto, per non dire questo legame con i cittadini e gli stakeholder, non deve mai venire meno e anzi crescere di pari passo con l’affermazione dell’ETS, diventando così sempre più solido.